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Codice Penale

Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

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Art. 199. (Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge) Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

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