Codice Penale
Art. 197 — Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende
Art. 197. (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende) Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le Provincie e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
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