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Art. 192 — Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

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Art. 192. (Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato) Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

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