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Art. 179 — Condizioni per la riabilitazione

ELI /it/codice-penale/art/179parte di Codice Penale
Art. 179. (Condizioni per la riabilitazione) La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine e' di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. Il termine e', parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato: 1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.

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