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Art. 177 — Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

ELI /it/codice-penale/art/177parte di Codice Penale
Art. 177. (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena) La liberazione condizionale e' revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2°. In tal caso, il tempo trascorso in liberta' condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo.

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