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Codice Penale

Art. 175 — Non menzione della condanna nel certificato del casellario

ELI /it/codice-penale/art/175parte di Codice Penale
Art. 175. (Non menzione della condanna nel certificato del casellario) Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.

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