Codice Penale
Art. 17 — Pene principali: specie
Art. 17. (Pene principali: specie) Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1° la morte; 2° l'ergastolo; 3° la reclusione; 4° la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1° l'arresto; 2° l'ammenda.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.