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Codice Penale

Art. 17 — Pene principali: specie

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Art. 17. (Pene principali: specie) Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1° la morte; 2° l'ergastolo; 3° la reclusione; 4° la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1° l'arresto; 2° l'ammenda.

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