Codice Penale
Art. 161 — Effetti della sospensione e della interruzione
Art. 161. (Effetti della sospensione e della interruzione) La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Quando per piu' reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.
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