Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 158
Codice Penale

Art. 158 — Decorrenza del termine della prescrizione

ELI /it/codice-penale/art/158parte di Codice Penale
Art. 158. (Decorrenza del termine della prescrizione) Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione. Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e' verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 157 Art. 159 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.