Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 155
Codice Penale

Art. 155 — Accettazione della remissione

ELI /it/codice-penale/art/155parte di Codice Penale
Art. 155. (Accettazione della remissione) La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di accettare la remissione. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata. Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153. Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facolta' di accettare la remissione e' esercitata da un curatore speciale.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 154 Art. 156 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.