Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 146
Codice Penale

Art. 146 — Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

ELI /it/codice-penale/art/146parte di Codice Penale
Art. 146. (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena) L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 1° se deve aver luogo contro donna incinta; 2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi; 3° se e' presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte. Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 145 Art. 147 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.