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Codice Penale

Art. 140 — Applicazione provvisoria di pene accessorie

ELI /it/codice-penale/art/140parte di Codice Penale
Art. 140. (Applicazione provvisoria di pene accessorie) Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice puo' ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potesta' o dell'autorita' maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravita' del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale. Il tempo della sospensione provvisoria e' computato nella durata della pena accessoria.

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