Codice Penale
Art. 133 — Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena
Art. 133. (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena) Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta: 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
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