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Art. 121 — Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

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Art. 121. (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale) Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale.

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