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Codice Penale

Art. 118 — Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

ELI /it/codice-penale/art/118parte di Codice Penale
Art. 118. (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti) Le circostanze oggettive, che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi. Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando hanno servito ad agevolare l'esecuzione del reato. Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, e' valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce.

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