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Codice Penale

Art. 104 — Abitualita' nelle contravvenzioni

ELI /it/codice-penale/art/104parte di Codice Penale
Art. 104. (Abitualita' nelle contravvenzioni) Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, e' dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

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