Codice del Consumo
Art. 99 — Assicurazione
Art. 99. Assicurazione 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95. 2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
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