Codice del Consumo
Art. 79 — Competenza territoriale inderogabile
Art. 79. Competenza territoriale inderogabile 1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
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