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Codice del Consumo

Art. 58 — Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

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Art. 58. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza 1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

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