Open·Parlamento
HomeNormeCodice del ConsumoArt. 5
Codice del Consumo

Art. 5 — Obblighi generali

ELI /it/codice-consumo/art/5parte di Codice del Consumo
Art. 5. Obblighi generali 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali. 2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

↑ Tutti gli articoli di Codice del Consumo · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.