Codice del Consumo
Art. 19 — Finalita'
Art. 19. Finalita' 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa. 2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
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- D.L. 1/01 — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la cautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 7, comma 2) la modifica dell'art. 19, comma 1.
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