Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 998
Codice Civile

Art. 998 — Scorte vive e morte

ELI /it/codice-civile/art/998parte di Codice Civile
Art. 998. (Scorte vive e morte). Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 997 Art. 999 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.