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Art. 994 — Perimento delle mandre o dei greggi

ELI /it/codice-civile/art/994parte di Codice Civile
Art. 994. (Perimento delle mandre o dei greggi). Se l'usufrutto e' stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non e' obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

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