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Art. 990 — Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

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Art. 990. (Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti). Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario puo' servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

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