Codice Civile
Art. 980 — Cessione dell'usufrutto
Art. 980. (Cessione dell'usufrutto). L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
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