Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 966
Codice Civile

Art. 966 — Prelazione a favore del concedente

ELI /it/codice-civile/art/966parte di Codice Civile
Art. 966. (Prelazione a favore del concedente). In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 965 Art. 967 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.