Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 963
Codice Civile

Art. 963 — Perimento totale o parziale del fondo

ELI /it/codice-civile/art/963parte di Codice Civile
Art. 963. (Perimento totale o parziale del fondo). Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue. Se e' perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, puo' chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennita' e' ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita' si ripartisce a norma del comma precedente.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 962 Art. 964 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.