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Art. 960 — Obblighi dell'enfiteuta

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Art. 960. (Obblighi dell'enfiteuta). L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali. L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.

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