Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 951
Codice Civile

Art. 951 — Azione per apposizione di termini

ELI /it/codice-civile/art/951parte di Codice Civile
Art. 951. (Azione per apposizione di termini). Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 950 Art. 952 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.