Codice Civile
Art. 946 — Alveo abbandonato
Art. 946. (Alveo abbandonato). Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.
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