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Art. 943 — Laghi e stagni

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Art. 943. (Laghi e stagni). Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

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