Codice Civile
Art. 934 — Opere fatte sopra o sotto il suolo
Art. 934. (Opere fatte sopra o sotto il suolo). Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto e' disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
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