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Codice Civile

Art. 931 — Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

ELI /it/codice-civile/art/931parte di Codice Civile
Art. 931. (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario). Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

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