Codice Civile
Art. 919 — Scioglimento del consorzio
Art. 919. (Scioglimento del consorzio). Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e' deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e' domandata da uno degli interessati.
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