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Art. 90 — Assenso per il minore

ELI /it/codice-civile/art/90parte di Codice Civile
Art. 90. (Assenso per il minore). Il minore non puo' contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela. Per il matrimonio del minore emancipato e' necessario l'assenso del curatore, quando questi e' uno dei genitori. L'assenso, quando non e' dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si da' l'assenso, quanto l'altro. Quando e' negato l'assenso, il matrimonio puo' essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

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