Codice Civile
Art. 893 — Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Art. 893. (Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi). Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprieta' privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
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