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Art. 891 — Distanze per canali e fossi

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Art. 891. (Distanze per canali e fossi). Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondita' del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda piu' vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

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