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Art. 887 — Fondi a dislivello negli abitati

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Art. 887. (Fondi a dislivello negli abitati). Se di due fondi posti negli abitati uno e' superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per meta' sul terreno del fondo inferiore e per meta' sul terreno del fondo superiore.

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