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Art. 88 — Delitto

ELI /it/codice-civile/art/88parte di Codice Civile
Art. 88. (Delitto). Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

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