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Art. 868 — Regolamento protettivo dei corsi d'acqua

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Art. 868. (Regolamento protettivo dei corsi d'acqua). I proprietari d'immobili situati in prossimita' di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

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