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Art. 843 — Accesso al fondo

ELI /it/codice-civile/art/843parte di Codice Civile
Art. 843. (Accesso al fondo). Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita', al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, e' dovuta un'adeguata indennita'. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario puo' impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

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