Codice Civile
Art. 827 — Beni immobili vacanti
Art. 827. (Beni immobili vacanti). I beni immobili che non sono in proprieta' di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.