Codice Civile
Art. 795 — Divieto di sostituzione
Art. 795. (Divieto di sostituzione). Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'. La nullita' delle sostituzioni non importa nullita' della donazione.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.