Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 795
Codice Civile

Art. 795 — Divieto di sostituzione

ELI /it/codice-civile/art/795parte di Codice Civile
Art. 795. (Divieto di sostituzione). Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'. La nullita' delle sostituzioni non importa nullita' della donazione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 794 Art. 796 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.