Codice Civile
Art. 790 — Riserva di disporre di cose determinate
Art. 790. (Riserva di disporre di cose determinate). Quando il donante si e' riservata la facolta' di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta' non puo' essere esercitata dagli eredi.
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