Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 786
Codice Civile

Art. 786 — Donazione a ente non riconosciuto

ELI /it/codice-civile/art/786parte di Codice Civile
Art. 786. (Donazione a ente non riconosciuto). La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 785 Art. 787 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.