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Art. 784 — Donazione a nascituri

ELI /it/codice-civile/art/784parte di Codice Civile
Art. 784. (Donazione a nascituri). La donazione puo' essere fatta anche a favore di chi e' soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benche' non ancora concepiti. L'accettazione della donazione a favore di nascituri benche' non concepiti, e' regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321. Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione e' fatta a favore di un nascituro gia' concepito. Se e' fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

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