Codice Civile
Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile
Art. 780. (Donazione al figlio naturale non riconoscibile). E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo' essere riconosciuta o dichiarata. La nullita' non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante. La nullita' puo' essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
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