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Art. 767 — Facolta' del coerede di dare il supplemento

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Art. 767. (Facolta' del coerede di dare il supplemento). Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

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