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Art. 765 — Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

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Art. 765. (Vendita del diritto ereditario fatta al coerede). L'azione di rescissione non e' ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

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