Codice Civile
Art. 756 — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Art. 756. (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti). Il legatario non e' tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.
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